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Sez. 1, Sentenza n. 3370 del 23/04/1990 (Rv. 466800 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE AL D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917 - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON ASSIMILABILI AI REDDITI DI IMPRESA - REDDITI DI IMPRENDITORE ARTIGIANO - NON TASSABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466800-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE AL D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917 - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON ASSIMILABILI AI REDDITI DI IMPRESA - REDDITI DI IMPRENDITORE ARTIGIANO - NON TASSABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema d'ILOR, nella disciplina anteriore al d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la non tassabilità dei redditi di lavoro autonomo "non assimilabili ai redditi d'impresa", discendente dalla declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (sent. Della Corte costituzionale n. 42 del 1980), va intesa in relazione all'individuazione dei redditi d'impresa di cui all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, e, pertanto, trova applicazione in favore dell'imprenditore artigiano solo quando presti servizi non rientranti nell'ambito dell'art. 2195 cod. civ. e senza un'organizzazione d'impresa, non anche quando presti detti servizi a mezzo di un'organizzazione di tale tipo, né comunque ove si tratti di attività incluse nella previsione del citato art. 2195 cod. civ.. (V 5605/89, mass n 464589).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)