diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4788 del 04/10/1985 (Rv. 442200 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER VALORE - MANCATA RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - ABBANDONO - RIPROPOSIZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442200-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER VALORE - MANCATA RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - ABBANDONO - RIPROPOSIZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*

Qualora una delle parti, nel giudizio di primo grado, abbia proposto l'eccezione di incompetenza per valore, senza riproporla nelle conclusioni definitive, tale eccezione - dovendosi reputare e, quindi, non proposta - non può essere dedotta dopo la pronuncia della sentenza conclusiva del primo grado di giudizio ex novo con ricorso per regolamento di Competenza. (V 1462/83, mass n 426287; (V 910/80, mass n 404336; (V 4964/79, mass n 401621).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)