Sez. 3, Sentenza n. 4788 del 04/10/1985 (Rv. 442200 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER VALORE - MANCATA RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - ABBANDONO - RIPROPOSIZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER VALORE - MANCATA RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - ABBANDONO - RIPROPOSIZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Qualora una delle parti, nel giudizio di primo grado, abbia proposto l'eccezione di incompetenza per valore, senza riproporla nelle conclusioni definitive, tale eccezione - dovendosi reputare e, quindi, non proposta - non può essere dedotta dopo la pronuncia della sentenza conclusiva del primo grado di giudizio ex novo con ricorso per regolamento di Competenza. (V 1462/83, mass n 426287; (V 910/80, mass n 404336; (V 4964/79, mass n 401621).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)