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Sez. 3, Sentenza n. 910 del 09/02/1980 (Rv. 404336 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - INCOMPETENZA PER VALORE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404336-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - INCOMPETENZA PER VALORE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

L'incompetenza per valore del giudice adito puo essere rilevata, anche d'ufficio, soltanto nel corso del giudizio di primo grado; essa non puo quindi formare oggetto di eccezione e di corrispondente censura per la prima volta in Sede di regolamento di Competenza. (Conf 4129/75, mass n 378454).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)