Sez. 3, Sentenza n. 910 del 09/02/1980 (Rv. 404336 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - INCOMPETENZA PER VALORE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - INCOMPETENZA PER VALORE - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
L'incompetenza per valore del giudice adito puo essere rilevata, anche d'ufficio, soltanto nel corso del giudizio di primo grado; essa non puo quindi formare oggetto di eccezione e di corrispondente censura per la prima volta in Sede di regolamento di Competenza. (Conf 4129/75, mass n 378454).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)