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Sez. L, Sentenza n. 16582 del 25/11/2002 (Rv. 558710 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Rapporti continuativi fra autotrasportatore e società conferente l'incarico di trasporto - Inclusione.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558710-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Fra i rapporti di lavoro c.d. parasubordinati, le cui controversie sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi - purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata - tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale. (Nella specie, è stata affermata la competenza del giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato con continuità e con mezzi propri al trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla medesima indicati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)