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Sez. U, Sentenza n. 10955 del 09/12/1996 (Rv. 501141 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | D.L. n. 101 del 1995, convertito in legge n. 216 del 1995 - Concessioni di costruzione di opere pubbliche - Controversie relative - Riparto della giurisdizione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501141-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di concessioni ed appalti di lavori pubblici, l'art. 9 del D.L. n. 101 del 1995, convertito nella legge n. 216 del 1995, aggiungendo l'art. 31 bis al testo della precedente legge in materia, n. 104 del 1994, prevede, ai fini della tutela giurisdizionale, che le concessioni di lavori pubblici sono equiparate agli appalti, con riguardo ad ogni controversia, ivi comprese quelle relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Pertanto, anche con riferimento a tale normativa vige il principio secondo il quale rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con conseguente preclusione della giurisdizione arbitrale e nullità della relativa clausola stipulata) le controversie relative alla concessione di sola costruzione di opera pubblica, qualora con lo strumento concessorio si attui una traslazione di pubblici poteri e sempre che l'oggetto del contendere non sia il "quantum" del corrispettivo. Appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla liquidazione di posizioni patrimoniali conseguenti alla semplice realizzazione dell'opera pubblica commissionata, intesa come mera attività materiale di costruzione, con esclusione di ogni riferimento a funzioni ed attività diverse ed ulteriori implicanti l'attribuzione e l'esercizio di poteri e facoltà propri dell'ente pubblico concedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)