Sez. U, Sentenza n. 10634 del 29/10/1997 (Rv. 509339 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Equiparazione ex art. 31 bis della legge n. 109 del 1994 ai fini della tutela giurisdizionale delle concessioni di opere pubbliche agli appalti - Controversie relative - Devoluzione ad arbitri - Ammissibilità - Condizioni - Giudizio arbitrale promosso anteriormente al vigore dell'art. 31 bis relativo a controversie avente ad oggetto diritti soggettivi - Giurisdizione arbitrale - Sussistenze - Art. 5 cod. proc. civ. - Influenza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
L'equiparazione ai fini della tutela giurisdizionale delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti, disposta dall'art. 31 bis, quarto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 216) è espressamente estesa dal comma quinto del menzionato art. 31 bis anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data in entrata in vigore di detta disposizione. Ne consegue che qualora prima della intervenuta modifica della normativa, per una di tali controversie sia stato promosso un giudizio arbitrale avente ad oggetto questioni relative a diretti soggettivi, la giurisdizione degli arbitri rimane ferma in conseguenza dello "jus superveniens" costituito dal citato art. 31 bis, senza che abbia rilievo la qualificazione del rapporto come concessione o come appalto e senza che in contrario operi la nuova formulazione dell'art. 5 cod. proc. civ., la quale non esclude che debbano trovare applicazione nei giudizi pendenti le norme sopravvenienti che, diversamente regolando la giurisdizione, l'attribuiscano, nel caso, al giudice davanti al quale la domanda è stata proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1977 num. 1034, Legge 06/12/1977 num. 5, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 101 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)