Sez. L, Sentenza n. 1377 del 04/03/1986 (Rv. 444799 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - LAVORATORE POSTO IN CASSA INTEGRAZIONE - DOVERI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA - INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - LAVORATORE POSTO IN CASSA INTEGRAZIONE - DOVERI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO - PERSISTENZA - INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE.*
La condizione del lavoratore posto in cassa integrazione non esime il medesimo dai doveri connessi al perdurante rapporto di lavoro, tuttavia detta condizione va considerata ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e della conseguente adeguatezza della giusta causa di licenziamento, giacché il comportamento di quest'ultimo può risultare - in relazione alle circostanze concrete e alle modalità della condotta stessa - meno grave di quanto sarebbe stato se fosse stato realizzato da un dipendente in attività di servizio. (V 5896/85, mass n 443072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)