Sez. L, Sentenza n. 5896 del 27/11/1985 (Rv. 443072 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RETRIBUZIONI - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ASSENZA INGIUSTIFICATA COSTITUENTE GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ PER I LAVORATORI AMMESSI ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RETRIBUZIONI - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ASSENZA INGIUSTIFICATA COSTITUENTE GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ PER I LAVORATORI AMMESSI ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - ESCLUSIONE.*
Una assenza ingiustificata del dipendente, che possa costituire giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, non è configurabile nel caso di lavoratori ammessi alla cassa integrazione guadagni straordinaria prevista dalla legge 20 maggio 1975 n. 164, considerato che questa determina non già una mera sospensione del lavoro ma addirittura una sospensione del rapporto di lavoro (posto in una situazione di quiescenza disciplinata dalla legge con criteri e finalità suoi propri) ed atteso altresì che, anche quando siano stati organizzati corsi di formazione professionale, il rifiuto del lavoratore a frequentarli (art. 1 d.l. 10 giugno 1977 n. 291) e l'irregolare frequenza ai medesimi (legge 9 febbraio 1979 n. 36) danno luogo soltanto alla perdita totale del beneficio della integrazione salariale senza diretta incidenza sul rapporto di lavoro quiescente. (V 2945/83, mass n 427858).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Decreto Legge 10/06/1977 num. 291 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 501 CORTE COST., Legge 09/02/1979 num. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)