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Sez. 5 - , Sentenza n. 8180 del 29/11/2018 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 276018 - 01

STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE | Lettera diffamatoria - Pubblicazione - Responsabilità del direttore a titolo di colpa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276018-01

STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE

In tema di responsabilità del direttore di periodico ex art. 57 cod. pen., nel caso della pubblicazione di una lettera inviata da un lettore o da un opinionista, il direttore è tenuto a esercitare con particolare rigore il controllo finalizzato ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, siano commessi reati, trattandosi di scritti che, diversamente dagli articoli redatti dai giornalisti, non sono filtrati da professionisti tenuti, sotto la propria responsabilità, a verificare le fonti e i contenuti dei propri contributi, nè la colpa per il mancato o l'inadeguato esercizio del dovere di controllo può essere esclusa dalla circostanza che la missiva sia giunta in redazione in ora tarda e nell'imminenza dell'invio alle stampe del giornale, configurandosi in tal caso l'accettazione da parte del direttore del rischio di pubblicare notizie non corrispondenti alla verità. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di una missiva apocrifa, recante false accuse di irregolarità nei confronti dei componenti di una commissione di concorso, nella quale il ricorrente si era limitato a contattare l'autore della missiva al recapito telefonico riportato in calce alla stessa e aveva ritenuto verosimili i fatti ivi rappresentati, per il solo fatto che l'interlocutore si era, peraltro falsamente, accreditato come figlio di un suo collega e amico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)