Sez. 5, Sentenza n. 15004 del 22/02/2012 Ud. (dep. 18/04/2012) Rv. 252484 - 01
STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE | Pubblicazione in un quotidiano di notizia diffamatoria contenuta in un breve pezzo non firmato (cosiddetta brevina) - Responsabilità del direttore in ordine al reato di cui all'art. 57 cod. pen., in relazione all'art. 595 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE
Sussiste la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 cod. pen. in relazione all'art. 595 cod. pen., che pubblichi una notizia diffamatoria contenuta in un breve pezzo non firmato (cosiddetta "brevina" in linguaggio giornalistico), in quanto il direttore di un organo di stampa è titolare di una posizione di garanzia preordinata alla tutela dell'interesse diffuso, prevenendo la lesione dell'altrui reputazione e garantendo l'aderenza alla verità storica; né, a tal fine, rileva la circostanza della brevità del pezzo, in quanto la carenza di una firma dell'informazione induce a supporre un diretto e più stringente controllo al riguardo, divenendo immediato il titolo di coinvolgimento del preposto al giornale verso i destinatari di eventuali resoconti diffamatori.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)