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Sez. L - , Sentenza n. 5706 del 09/03/2018 (Rv. 647522 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Personale universitario in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Criterio di computo - Indennità di esclusività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647522-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE

L'indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, spettante al personale universitario dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo (cd. indennità De Maria), si determina sulla base dell'equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; ne consegue che in essa non è compresa l'indennità di esclusività, di cui all'art. 43 del c.c.n.l. dell'area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale 1998/2001, riconosciuta al solo personale dirigenziale del "ruolo sanitario".

Riferimenti normativi: Contr. Coll. del 1998 art. 43, DPR 20/12/1969 num. 761 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)