Sez. L, Sentenza n. 13382 del 30/06/2015 (Rv. 635855 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Trattamento economico - Indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Personale universitario non medico operante in regime di convenzione - Funzionario tecnico - Equiparazione al personale sanitario - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE
In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, la corresponsione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.P.R. 10 dicembre 1979, n. 761 (cd. indennità De Maria), è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici, che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ed a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati, sulla base delle tabelle allegate al d.i. 9 novembre 1982, alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari, senza che rilevi la sopravvenuta perdita di efficacia del citato decreto, posto che la contrattazione collettiva successivamente intervenuta ha avuto l'effetto di comportare l'adeguamento della suddetta indennità di perequazione.
Riferimenti normativi: DPR 10/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., DM Pubblica Istruzione 09/11/1982, Legge 15/05/1974 num. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)