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Sez. L, Sentenza n. 6444 del 06/12/1984 (Rv. 438023 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA PER I SOLI CREDITI DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438023-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA PER I SOLI CREDITI DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*

L'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. il quale prevede la rivalutazione monetaria soltanto dei crediti del lavoratore e non anche del datore di lavoro, non realizza alcuna violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 cost., in quanto l'esigenza volta a mantenere inalterato il potere di acquisto di beni reali che si connette alle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore, nonché la necessità di riequilibrare le posizioni economiche delle parti, realizzate con la disposizione predetta, sussistono per il lavoratore e non anche per il datore di lavoro. (Conf 6622/82, mass n 424260).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)