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Sez. L, Sentenza n. 6622 del 04/12/1982 (Rv. 424260 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DEL LAVORATORE E NON ANCHE DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424260-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DEL LAVORATORE E NON ANCHE DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*

L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., il quale prevede la rivalutazione monetaria soltanto dei crediti del lavoratore e non anche del datore di lavoro, non realizza alcuna violazione del principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto l'esigenza volta a mantenere inalterato il potere di acquisto di beni reali che si connette alle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore, nonché la necessità di riequilibrare le posizioni economiche delle parti, realizzate con la disposizione denunciata, sussistono per il lavoratore e non anche per il datore di lavoro. (V 13/77, Corte cost.; (Conf 3410/79, mass n 399836).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)