Sez. L, Sentenza n. 1670 del 14/02/2000 (Rv. 533870 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - FORMA | Ordinanza di assegnazione - Istanza di revoca - Provvedimento di rigetto - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - FORMA
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, non alterando in alcun modo la posizione delle parti così come fissata dal provvedimento di cui il giudice ha rifiutato la revoca, è carente del requisito della decisorietà. È, pertanto, inammissibile nei suoi confronti il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., mentre è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, in presenza dei necessari presupposti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)