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Sez. 3, Sentenza n. 3070 del 23/03/1998 (Rv. 513900 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione - Istanza di modifica o di correzione dell'errore materiale - Provvedimento di diniego - Impugnabilità per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513900-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di diniego della richiesta di correzione dell'errore materiale o di modifica dell'ordinanza di assegnazione che non altera in alcun modo la posizione delle parti in relazione al provvedimento di cui il giudice ha rifiutato la modifica e che manca del carattere della decisività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)