Sez. 3, Sentenza n. 3070 del 23/03/1998 (Rv. 513900 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione - Istanza di modifica o di correzione dell'errore materiale - Provvedimento di diniego - Impugnabilità per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di diniego della richiesta di correzione dell'errore materiale o di modifica dell'ordinanza di assegnazione che non altera in alcun modo la posizione delle parti in relazione al provvedimento di cui il giudice ha rifiutato la modifica e che manca del carattere della decisività.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)