Sez. 3, Sentenza n. 42965 del 10/06/2015 Ud. (dep. 26/10/2015) Rv. 265201 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Fattispecie: ritrattazione sopravvenuta in diverso procedimento da parte del teste "chiave" - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Costituisce prova nuova, valutabile dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., l'esame del teste sulle cui dichiarazioni fondava in modo esclusivo la sentenza di condanna di primo grado il quale, dopo l'originaria deposizione, abbia, in separato procedimento, ritrattato le dichiarazioni sulla base delle quali era stata pronunciata la predetta sentenza di condanna. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione della Corte di appello di valutare l'ammissibilità della prova facendo leva sulle regole di giudizio espresse nell'art. 603, comma primo, cod. proc. e non invece sulle regole dettate dal secondo comma della disposizione medesima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)