Sez. 2, Sentenza n. 42366 del 05/10/2012 Ud. (dep. 30/10/2012) Rv. 254346 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Fattispecie: ritrattazione sopravvenuta in diverso procedimento da parte del "teste - Chiave".
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Costituisce prova nuova, valutabile dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., l'esame del teste (sulle cui dichiarazioni fondava in modo esclusivo la sentenza di condanna di primo grado) il quale, dopo l'originaria deposizione, abbia, in separato procedimento, ritrattato le dichiarazioni sulla base delle quali era stata pronunciata la predetta sentenza di condanna. (Fattispecie nella quale la ritrattazione era stata ritenuta attendibile nel separato procedimento, conclusosi in primo grado con la condanna del dichiarante per il reato di calunnia: la S.C. ha precisato che, ai fini della valutazione sulla manifesta superfluità, irrilevanza ed incongruità, o meno, rispetto al "thema decidendum", della suddetta prova testimoniale, la Corte d'appello non può valorizzare la mera ritrattazione sopravvenuta, occorrendo specifici elementi di prova che avvalorino la dedotta falsità della precedenti dichiarazioni, a meno che la dedotta falsità non integri il reato di calunnia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)