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Sez. 3, Sentenza n. 3939 del 05/12/2013 Cc. (dep. 29/01/2014) Rv. 258837 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine per il deposito degli atti nella cancelleria - Omesso rispetto - Conseguenze - Nullità ex artt. 178 lettera C) e 180 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258837-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In materia di riesame avverso misure cautelari reali, l'omesso deposito per tre giorni liberi e consecutivi, nella cancelleria del tribunale del riesame, degli atti sui quali si fonda la misura cautelare comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se tempestivamente dedotta e non sanata, determina l'invalidità dell'ordinanza conclusiva del procedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nullità non provoca l'inefficacia del sequestro, collegata esclusivamente all'infruttuoso decorso del termine perentorio di dieci giorni dalla trasmissione degli atti, entro il quale deve intervenire la decisione del tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)