Sez. 4, Sentenza n. 25303 del 01/04/2004 Ud. (dep. 07/06/2004) Rv. 228952 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Condanna alla sola pena pecuniaria - Applicabilità consentita da norma sopravvenuta - Effetto retroattivo - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell'impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio "tempus regit actum", la nuova legge (26 marzo 2001 n. 128) che, modificando l'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., ha ripristinato la possibilità dell'appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. (La Corte ha altresì ribadito che il principio di cui al comma quinto dell'art. 568 cod. proc. pen., circa l'ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, va inteso nel senso che comunque al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto, e di conseguenza correttamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte con quello, diverso, che sarebbe stato ammissibile: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di errore sul "nomen iuris" del mezzo di gravame ma di una pretesa infondata da sanzionare con l'inammissibilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)