Sez. 5, Sentenza n. 34844 del 09/07/2001 Ud. (dep. 26/09/2001) Rv. 219817 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Sentenza di condanna per delitto alla sola pena pecuniaria - Appellabilità in base a norma sopravvenuta (l. n. 128 del 2001) - Effetto retroattivo - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell'impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio <<tempus regit actum>>, la nuova legge (26 marzo 2001, n. 128) che, modificando l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha ripristinato la possibilità dell' appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto la domanda dell'imputato di "conversione" in appello del ricorso per cassazione proposto nella vigenza della precedente disciplina).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 13 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)