Sez. 3, Sentenza n. 2211 del 13/05/1989 (Rv. 462755 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA - FORME CONVENZIONALI PREVISTE NEL CONTRATTO - USO NECESSARIO AD SUBSTANTIAM - ESCLUSIONE - EQUIPOLLENTI - VALIDITÀ.*
LOCAZIONE - DISDETTA - FORME CONVENZIONALI PREVISTE NEL CONTRATTO - USO NECESSARIO AD SUBSTANTIAM - ESCLUSIONE - EQUIPOLLENTI - VALIDITÀ.*
Le modalità della disdetta del contratto di locazione, che siano indicate nel contratto medesimo (nella specie, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno), non possono integrare una Forma convenzionale ad substantiam, e, pertanto, non ostano a che l'atto possa giungere all'indirizzo del destinatario con mezzi equipollenti (nella specie, raccomandata semplice), ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1335 cod. civ.. (Conf 4083/78, mass n 393697).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)