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Sez. 3, Sentenza n. 4083 del 09/09/1978 (Rv. 393697 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA - FORME CONVENZIONALI PREVISTE NEL CONTRATTO - USO NECESSARIO AD SUBSTANTIAM - ESCLUSIONE - EQUIPOLLENTI - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393697-01

LOCAZIONE - DISDETTA - FORME CONVENZIONALI PREVISTE NEL CONTRATTO - USO NECESSARIO AD SUBSTANTIAM - ESCLUSIONE - EQUIPOLLENTI - VALIDITA.*

Le modalita della disdetta del contratto di locazione, che siano indicate nel contratto medesimo (nella specie, cartolina o biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno), non possono integrare una Forma convenzionale ad substantiam, e, pertanto, non ostano a che l'atto possa giungere all'indirizzo del destinatario con mezzi equipollenti (nella specie, plico postale chiuso), ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1335 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)