Sez. 3, Sentenza n. 4083 del 09/09/1978 (Rv. 393697 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA - FORME CONVENZIONALI PREVISTE NEL CONTRATTO - USO NECESSARIO AD SUBSTANTIAM - ESCLUSIONE - EQUIPOLLENTI - VALIDITA.*
LOCAZIONE - DISDETTA - FORME CONVENZIONALI PREVISTE NEL CONTRATTO - USO NECESSARIO AD SUBSTANTIAM - ESCLUSIONE - EQUIPOLLENTI - VALIDITA.*
Le modalita della disdetta del contratto di locazione, che siano indicate nel contratto medesimo (nella specie, cartolina o biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno), non possono integrare una Forma convenzionale ad substantiam, e, pertanto, non ostano a che l'atto possa giungere all'indirizzo del destinatario con mezzi equipollenti (nella specie, plico postale chiuso), ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1335 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)