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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9611 del 13/04/2017 (Rv. 643957 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imposta assolta sugli acquisti - Detrazione - Contestazione da parte dell'ufficio - Onere probatorio a carico del contribuente - Produzione delle fatture e del relativo registro - Necessità - Perdita incolpevole di tali documenti ed impossibilità di acquisirne copia - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Prova testimoniale e presunzioni – Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643957-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, la detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; ove lo stesso dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di neppure essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)