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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5225 del 26/02/2020 (Rv. 657002 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Dichiarazioni del richiedente – Valutazione di credibilità soggettiva – Criteri.
Stato
decisa il 2020-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657002-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, non rientra nell'ambito della valutazione di credibilità della storia del richiedente, il sindacato sul percorso individuale che egli abbia seguito per abbracciare un determinato credo, né il livello di conoscenza dei relativi riti, fondato sul grado delle conoscenze teologiche, senza considerare che la mutevolezza delle modalità dell'atteggiarsi della fede personale rende il concetto stesso di conoscenza delle pratiche religiose di un determinato culto estremamente vago e, come tale, non idoneo a fondare alcun giudizio oggettivamente apprezzabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)