Sez. 1 - , Ordinanza n. 15219 del 16/07/2020 (Rv. 658252 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente in ordine alla propria conversione ad un credo religioso - Valutazione di credibilità soggettiva - Sindacato sulle ragioni della scelta e sulla rischiosità della stessa in una situazione di discriminazione - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, il sindacato sul percorso individuale seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientra nell'ambito della valutazione di merito devoluta al giudice per apprezzare la credibilità della storia riferita dal richiedente; né, in un contesto di ravvisata discriminazione religiosa nel paese di origine, può essere dato rilievo, ai fini di escludere l'attendibilità della storia personale riferita dal richiedente, al fatto che costui abbia comunque scelto di professare il suo credo o di fare proselitismo, posto che tali attività rientrano nell'ambito della libera esplicazione della personalità umana.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)