Sez. 2 - , Sentenza n. 1645 del 23/01/2017 (Rv. 642473 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Divieto di trasferire somme in misura superiore a 12.500, 00 euro, senza il ricorso ad intermediari abilitati - Percettore mero depositario - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE
In tema di normativa diretta a limitare l'uso del contante nella transazioni ed a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto, posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 1991, di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, riguarda il trasferimento di denaro «a qualsiasi titolo» tra soggetti diversi; pertanto, ai fini della sussistenza dell'illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice “traditio” del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 1 com. 1, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)