Sez. 5, Sentenza n. 22292 del 07/08/2024 (Rv. 672253-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Soglia antiriciclaggio di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 56 del 2004, ratione temporis vigente - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, non opera la soglia di euro 12.500, prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 56 del 2004 nel testo ratione temporis applicabile, poiché tale limitazione alla circolazione del contante e dei titoli al portatore, introdotta in attuazione della dir. 2001/97/CE, pertiene al diverso piano della disciplina antiriciclaggio ed alla rilevazione delle infrazioni all'art. 1 della l. n. 197 del 1991 e successive modifiche.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 20/02/2004 num. 56 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 04/12/2001 num. 97, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)