Sez. L - , Ordinanza n. 844 del 16/01/2018 (Rv. 646960 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Pensione d'invalidità - Trasformazione in pensione di vecchiaia - Ricorrenza dei requisiti anagrafici e contributivi - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
In tema di trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile, la questione relativa alla sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi non costituisce un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa, deducibile in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, salvo l'onere di specifica contestazione dei fatti affermati dalla controparte e la formazione del giudicato.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)