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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29015 del 27/12/2011 (Rv. 620103 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | CERTALEX - Pensione d'invalidità - Trasformazione in pensione di vecchiaia - Ammissibilità - Presupposti - Ricorrenza dei requisiti anagrafico e contributivo della pensione di vecchiaia - Necessità - Applicabilità dell'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 sull'assegno - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620103-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

La trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l'anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione d'invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione d'invalidità la diversa regola prevista dall'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 in riferimento all'assegno d'invalidità - secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia - giacché ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione d'invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell'ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione d'invalidità e quella sull'assegno d'invalidità, laddove quest'ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)