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Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 22/02/2006 (Rv. 586787 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Procedimento di separazione personale - Appello - Rito camerale - Decisione del gravame assunta nell'udienza fissata dal presidente con decreto in calce al ricorso notificato alla controparte - Legittimità - Art. 352 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586787-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Il giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado in tema di separazione personale tra coniugi si svolge nelle forme del rito camerale, ai sensi dell'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, applicabile ai giudizi di separazione, secondo quanto disposto dall'art. 23, primo comma, di quest'ultima legge, sicché ben può la corte d'appello, investita della cognizione del gravame, decidere la controversia nella stessa udienza fissata dal presidente con decreto in calce al ricorso notificato alla controparte, non trovando applicazione, in materia, la disposizione di cui all'art. 352 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)