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Sez. 1, Sentenza n. 507 del 15/01/2003 (Rv. 559754 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Sentenza di separazione o di divorzio - Appello - Atto introduttivo - Forma - Deposito del ricorso - Inosservanza del termine fissato per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto - Inammissibilità o improcedibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559754-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

In tema di impugnazione della sentenza di divorzio (e di separazione), l'art. 8 della legge n.74 del 1987 (sostitutivo dell'art.4 comma dodicesimo della legge 898/70), nel disporre che "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretata come introduttiva del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., mentre la notifica del detto ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio, con la conseguenza che, depositato l'atto di appello, e tenuto conto che il termine fissato dal presidente del collegio per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto non ha natura perentoria, l'inosservanza del detto termine non dà luogo ad inammissibilità o improcedibilità del gravame ma richiede - trattandosi di nullità sanabile -, oltre la previsione dei casi di cui all'art. 160 cod. proc. civ., in mancanza di costituzione dell'appellato, la fissazione, da parte del giudice, di una nuova udienza, nonché la rinnovazione della notifica (con indicazione di un termine questa volta perentorio) ex art. 291 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 10/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)