Sez. 5, Sentenza n. 16819 del 30/07/2007 (Rv. 601020 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Finanziamenti dei soci - Rinuncia alla restituzione - Successiva alla perdita della qualità di socio - Sopravvenienza attiva - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Ai fini della determinazione del reddito imponibile delle società di capitali costituisce una sopravvenienza attiva - ai sensi dell'art. 55, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - la rinuncia alla restituzione del finanziamento effettuata dal socio dopo la perdita di tale qualità, giacché la rinuncia equivale a quella effettuata da un qualsiasi terzo creditore, e non giustifica lo speciale trattamento fiscale previsto dall'art. 55, comma quarto, d.P.R. cit..
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)