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Sez. 5, Sentenza n. 16819 del 30/07/2007 (Rv. 601020 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Finanziamenti dei soci - Rinuncia alla restituzione - Successiva alla perdita della qualità di socio - Sopravvenienza attiva - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601020-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Ai fini della determinazione del reddito imponibile delle società di capitali costituisce una sopravvenienza attiva - ai sensi dell'art. 55, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - la rinuncia alla restituzione del finanziamento effettuata dal socio dopo la perdita di tale qualità, giacché la rinuncia equivale a quella effettuata da un qualsiasi terzo creditore, e non giustifica lo speciale trattamento fiscale previsto dall'art. 55, comma quarto, d.P.R. cit..

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)