Sez. 2, Sentenza n. 11775 del 29/10/1992 (Rv. 479218 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere | Sporti chiusi e balconi - Parti comuni ex art. 1117 cod. civ. - Esclusione - Inserimento nella facciata - Irrilevanza.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere
La presunzione di proprietà comune delle parti dell'edificio in condominio di cui all'art. 1117 cod. civ. (la cui elencazione non è tassativa) postula la destinazione delle cose al servizio dell'edificio, trattandosi di parti dell'immobile che ne costituiscono la struttura fondamentale o di accessori destinati all'uso comune. Ne deriva che gli sporti chiusi (analogamente ai balconi), essendo accidentali rispetto alla struttura del fabbricato e non avendo funzione portante (assolta da pilastri ed architravi), non costituiscono parti comuni, anche se inseriti nella facciata, in quanto formano parte integrante dell'appartamento che vi ha accesso come un prolungamento del piano.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)