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Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 09/03/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154296 - 01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - RIFERIBILITÀ A QUALUNQUE VIZIO IMPORTANTE L'ANNULLAMENTO - DISAPPLICAZIONE - SIGNIFICATO E LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154296-01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - RIFERIBILITÀ A QUALUNQUE VIZIO IMPORTANTE L'ANNULLAMENTO - DISAPPLICAZIONE - SIGNIFICATO E LIMITI.*

Il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo, attribuito al giudice ordinario dall'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, si riferisce a qualunque atto amministrativo affetto da un vizio che ne potrebbe causare l'annullamento. Pertanto il giudice può disapplicare non solo l'atto amministrativo inesistente, ma anche quello che sia viziato, pur se assistito da presunzione di legittimità e capace di produrre i suoi effetti fino all'annullamento. Il significato di "disapplicare" è, pertanto, quello di considerare, per la fattispecie in decisione, che l'atto amministrativo non esista. È questa una conseguenza della limitazione del potere del giudice di conoscere solo i fatti sottoposti al suo giudizio e, quindi, del non potere di annullamento dell'atto amministrativo in tutti i suoi possibili aspetti. (Conf mass n 153526; (Conf mass n 152626; (Conf mass n 151961).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)