Sez. 1, Sentenza n. 2614 del 16/07/1969 (Rv. 342226 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - ATTINENZA AL MERITO DELLA CAUSA - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - ATTINENZA AL MERITO DELLA CAUSA - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
La questione sulla titolarita passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio attiene al merito della causa e non gia alla 'legitimatio ad causam', di modo che, riguardo ad essa, la Cassazione puo esercitare soltanto il normale Sindacato di legittimita e non puo riesaminare e valutare direttamente gli elementi probatori acquisiti, dovendo limitarsi a controllare l'esposizione dei motivi di convincimento espresso dal giudice di merito, al solo fine di stabilire se il convincimento stesso sia il risultato di un processo logico immune da lacune e contraddizioni e ne siano stati esaminati tutti i punti decisivi della controversia. (V.566-67 mass 326530).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)