Sez. 6, Sentenza n. 9421 del 17/06/1999 Ud. (dep. 22/07/1999) Rv. 214124 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Custode di bene pignorato - Obbligo di presenza alle operazioni di vendita - Limiti temporali - Orario fissato per l'inizio - Esclusione - Arco temporale rientrante nell'ordinario protrarsi dell'orario di ufficio.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
Non può escludersi la sussistenza del reato di cui all'art. 338, comma 5, cod. pen. allorché il custode, cui si impone l'osservanza del dovere funzionale riferito all''ufficio procedente, si allontana dal luogo della consegna del bene pignorato e in tal modo impedisce l'esecuzione adducendo a giustificazione il ritardo dell'inizio delle operazioni di vendita all'incanto. L'obbligo del custode di assicurare la sua presenza per l'esecuzione permane anche dopo il formale orario di inizio delle operazioni, quando il ritardo si prolunghi per un arco temporale rientrante nell'ordinario protrarsi dell'orario di ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)