Sez. 6, Sentenza n. 14334 del 16/03/2001 Ud. (dep. 09/04/2001) Rv. 218728 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Sottrazione di beni sottosti a pignoramento o sequestro - Condotta del proprietario che abbia la custodia dei beni - Semplice allontanamento dal luogo di custodia - Reato previsto dai commi terzo e quarto dall'art. 388 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente la sottrazione di cose pignorate o sottoposte a sequestro, il semplice allontanamento del proprietario, alla cui custodia le cose sequestrate o pignorate sono state affidate, dal luogo ove i beni sono custoditi nel giorno in cui è stata fissata la consegna del compendio pignorato non integra il delitto previsto dall'art.388, commi 3 e 4, cod.pen., potendosi, invece, configurare altre ipotesi di reato relative all'inosservanza dei doveri del custode. (Nella specie, la Corte di cassazione ha osservato che l'assenza del proprietario-custode al momento dell'accesso nel luogo di custodia dei beni avrebbe potuto configurare il diverso delitto previsto dal quinto comma dell'art.388 cod. pen., qualora fosse stato accertato il doloso rifiuto, omissione o ritardo in atto di ufficio connesso alla funzione di custode).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)