Sez. L, Sentenza n. 3559 del 10/03/2001 (Rv. 544669 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Azione diretta ex art. 1676 cod. civ. - Finalità - Sopravvenuto fallimento dell'appaltatore - Improcedibilità dell'azione - Esclusione - Violazione della "par condicio creditorum" - Insussistenza - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE
In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore - datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)