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Sez. L, Sentenza n. 9303 del 24/10/1996 (Rv. 500196 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Domanda giudiziale relativa - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Sopravvenuto fallimento dell'appaltatore datore di lavoro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500196-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE

La domanda ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., proposta dall'ausiliare dell'appaltatore verso il committente per conseguire (nei limiti di quanto dovuto dal committente all'appaltatore) il soddisfacimento del suo credito retributivo, appartiene al pretore in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 Cod. proc. civ., atteso che tale azione (la quale è del tutto autonoma da quella esperibile nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro e può dunque esplicarsi davanti al giudice del lavoro anche in caso di sopravvenuto fallimento del detto datore) trova fondamento non nel rapporto di appalto (che rileva solo strumentalmente) bensì nel rapporto di "locatio operarum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1756, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)