Sez. L, Sentenza n. 181 del 09/01/1980 (Rv. 403575 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETA DELLA DOMANDA - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETA DELLA DOMANDA - ESTREMI.*
Perche il lavoratore possa essere assoggettato al pagamento delle spese a favore degli istituti di previdenza ed assistenza, a norma dell'art 152 disp att cod proc civ, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, e necessario che la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. A tale fine l'infondatezza della domanda non puo definirsi manifesta quando non appaia, in modo immediato, chiara ed evidente, ma abbisogni di particolare dimostrazione a seguito di istruzione probatoria o di indagini di natura tecnica e della valutazione critica del loro risultato. Mentre la pretesa, seppure infondata, non puo considerarsi temeraria per il solo fatto che il complesso nosologico sia risultato, a seguito degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico, piu limitato e modesto rispetto a quello denunziato con il conforto di certificazioni mediche. (V 108/78, mass n 389400; (V 1440/77, mass n 385153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)