Sez. 3, Sentenza n. 4695 del 18/07/1980 (Rv. 408505 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - FINALITA E FUNZIONI - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - FINALITA E FUNZIONI - CONSEGUENZE.*
L'intervento iussu iudicis e ispirato a un interesse di ordine pubblico, che trascende quello delle parti originarie o dei terzi, cioe all'interesse superiore di realizzare l'economia dei giudizi e di evitare la possibilita di giudicati contraddittori, che possono verificarsi per cause aventi elementi comuni, se decise separatamente; nell'ambito di questa esigenza e in corrispondenza alla diversa direzione in cui puo manifestarsi, dal punto di vista sostanziale, la comunanza dell'oggetto o del titolo in relazione al rapporto dedotto in giudizio, l'intervento puo essere disposto sia per evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli a lui derivanti dalla sentenza resa fra le parti, sia per indurre chi agisce ad estendere la domanda nei suoi confronti. Alla relativa chiamata in causa il difensore puo, pertanto, provvedere senza che sia necessaria un'ulteriore procura. (Conf 1517/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)