Sez. 2, Sentenza n. 1029 del 10/02/1984 (Rv. 433201 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - PRESUPPOSTO ESSENZIALE - CONFIGURABILITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - PRESUPPOSTO ESSENZIALE - CONFIGURABILITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
L'intervento in causa per ordine del giudice trascende l'interesse delle parti originarie ed è strumentale a quello di realizzare l'economia dei giudizi e di prevenire giudicati contraddittori in cause caratterizzate da elementi comuni, talché, nell'ambito di questa esigenza ed in corrispondenza della diversa direzione in cui può manifestarsi, dal punto di vista sostanziale, la comunanza di cause costituisce il presupposto essenziale per l'intervento coatto del terzo; questo può essere disposto sia per evitare al chiamato gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti, sia per indurre chi agisce ad estendere nei suoi confronti la domanda, ma non anche per mere finalità istruttorie, rappresentando, peraltro, le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti dell'ordine di intervento una prerogativa esclusiva del giudice di primo grado, non suscettibile di Sindacato nelle fasi successive e, in particolare, in Sede di legittimità. (V 2962/83, mass n 427875; (V 4695/80, mass n 408505; (Conf 6850/82, mass n 424495).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)