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Sez. U, Sentenza n. 3334 del 15/10/1975 (Rv. 377460 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - IMPORTAZIONI - IN GENERE - ZUCCHERO - PREZZO DI ACQUISTO ALL'ESTERO - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LO ZUCCHERO DI IMPORTAZIONE - NATURA - DOMANDA DELL'IMPORTATORE ALLA CASSA DI CONGUAGLIO DEL PAGAMENTO DELLA INTEGRAZIONE DISPOSTA DAL PREDETTO COMITATO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1975-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377460-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - IMPORTAZIONI - IN GENERE - ZUCCHERO - PREZZO DI ACQUISTO ALL'ESTERO - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LO ZUCCHERO DI IMPORTAZIONE - NATURA - DOMANDA DELL'IMPORTATORE ALLA CASSA DI CONGUAGLIO DEL PAGAMENTO DELLA INTEGRAZIONE DISPOSTA DAL PREDETTO COMITATO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Il provvedimento con il quale il comitato interministeriale per lo zucchero d'importazione, istituito con decreto del ministro della agricoltura del 25 maggio 1963, ammetteva, con valutazione ampiamente discrezionale, un privato all'integrazione del prezzo di acquisto all'estero di zucchero da importare in Italia, configurava un atto amministrativo costitutivo di diritti soggettivi in favore del beneficiario, in quanto, dopo l'emanazione del medesimo, la amministrazione, tramite la cassa di conguaglio del prezzo dello zucchero di importazione, era tenuta ad una prestazione pecuniaria (rimborso del maggior costo dell'importazione rispetto ai prezzi politici fissati sul mercato interno) sulla base della semplice verifica dell'obiettivo realizzarsi dell'importazione, secondo le modalita ed entro i limiti quantitativi previsti, e con esclusione, quindi, di ogni discrezionalita. Spetta, pertanto, al giudice ordinario di conoscere della domanda con la quale un importatore di zucchero, ammesso dal comitato interministeriale all'integrazione del prezzo, chiede alla cassa di conguaglio il pagamento di quanto dovutogli (nella specie, interessi bancari sul maggior prezzo dell'importazione rispetto al prezzo di rivendita), a nulla rilevando che il comitato non abbia rilasciato il nulla osta al pagamento, in quanto e nei poteri del giudice adito, nel contrasto fra le parti, di accertare il realizzarsi o meno dei presupposti e delle condizioni per la nascita del credito in questione, fissate con il provvedimento di ammissione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/09/1947 num. 896 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)