Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 344 del 13/01/2020 (Rv. 656551 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Art. 281 sexies c.p.c. - Applicabilità al giudizio di appello - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
L'art. 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello. (Fattispecie relativa a controversia già pendente in appello alla data di entrata in vigore della modifica dell'art. 352 c.p.c. introdotta dall'art. 27, comma 1, l. n. 183 del 2011).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 27 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)