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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2024 del 27/01/2011 (Rv. 616334 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Art. 281 - Sexies cod. proc. civ. - Applicazione al giudizio di appello - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616334-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

La norma dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)