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Sez. L, Sentenza n. 1889 del 20/03/1980 (Rv. 405503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - MANSIONI NON CONTEMPLATE NELLE ESEMPLIFICAZIONI CONTENUTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - CATEGORIA DA ATTRIBUIRE - CRITERI - FATTISPECIE (CONTRATTISTI DELL'ENEL).*
Stato
decisa il 1980-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - MANSIONI NON CONTEMPLATE NELLE ESEMPLIFICAZIONI CONTENUTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - CATEGORIA DA ATTRIBUIRE - CRITERI - FATTISPECIE (CONTRATTISTI DELL'ENEL).*

Qualora in ordine ad una generica e vaga clausola contrattuale non sia possibile ricavare un valido ausilio ermeneutico dal comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione del contratto, in ordine alla categoria da attribuire a dei lavoratori le cui mansioni non sono contemplate nelle esemplificazioni contenute nel contratto collettivo applicabile, legittimamente il giudice del merito procede ad una interpretazione complessiva delle varie clausole contenute nel contratto, diretta a rendere piu concreta la Determinazione delle mansioni afferenti ad una categoria con quelle esemplificate in altra categoria. Ed ove risulti che quest'ultime siano di minore rilievo rispetto a quelle svolte dai lavoratori la cui categoria si tratta di definire, correttamente il giudice del merito riconosce a tali lavoratori il diritto ad essere inquadrato nella categoria superiore. (nella specie, trattavasi della categoria dei 'contrattistì che il giudice del merito ha inquadrato nella categoria bs degli impiegati di concetto prevista dall'art 15 del CCNL 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'ENEL).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)