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Sez. L, Sentenza n. 1824 del 11/03/1983 (Rv. 426667 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426667-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nella Determinazione della categoria o qualifica da attribuire al lavoratore, il giudice del merito deve seguire un procedimento logico che si articola in tre fasi: la prima rivolta allo accertamento dell'attività lavorativa in concreto svolta; la seconda diretta all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo applicabile alla specie; la terza consistente nella Determinazione della qualifica concretamente applicabile alle mansioni svolte, mettendo in rapporto il risultato della prima indagine con i testi normativi contrattuali individuati nella seconda. Qualora in ordine ad una generica e vaga clausola contrattuale non sia possibile ricavare un valido ausilio ermeneutico occorre innanzi tutto procedere ad una interpretazione complessiva delle varie clausole contenute nel contratto e poi avere riguardo al comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione del contratto, anche in rapporto alla disciplina contrattuale nota di situazioni analoghe. In ogni caso occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente ed in concreto esercitate dal lavoratore, prescindendo da ogni criterio di carattere formalistico. (V 1889/80, mass n 405503; (V 1386/80, mass n 404924).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)