Sez. 2, Sentenza n. 4124 del 23/11/1979 Ud. (dep. 22/03/1980) Rv. 144806 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'art 413 cod proc pen relativo alla riunione di giudizi in primo grado, applicabile in appello in virtu dell'art 519 cod proc pen, non lo e al procedimento di Cassazione, neppure se la riunione e richiesta, ai fini della applicazione della continuazione, perche l'accertamento della unicita del disegno criminoso comporta un apprezzamento di fatto che appartiene alla Competenza esclusiva del giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)