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Sez. L, Sentenza n. 10704 del 30/10/1997 (Rv. 509402 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Qualificazione del rapporto ad opera delle parti come lavoro autonomo - Presunzione semplice di adeguamento delle parti alla volontà contrattuale - Prova contraria - Ammissibilità - Oggetto.
Stato
decisa il 1997-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509402-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la rilevanza della qualificazione data dalle parti al rapporto è quella di una presunzione semplice di adeguamento delle parti alla volontà contrattuale, che può essere vinta, in presenza di un contratto qualificato come di lavoro autonomo, anche da opposte presunzioni tratte da elementi indicanti l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, caratteristico della subordinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)